
La ristrutturazione tecno-polare del politico attraverso la gestione privata della kill chain e delle infrastrutture digitali nei teatri di asymmetric warfare.
Di Eleonora Strano
Il paradigma classico delle relazioni internazionali, imperniato sul realismo di matrice vestfaliano-hobbesiana, individua storicamente nello Stato l’unico soggetto legittimato a esercitare lo ius ad bellum e a rispettare lo ius in bello.
L’architettura giuridica globale si è strutturata sull’assunto che la violenza organizzata sia una prerogativa esclusiva dei soggetti sovrani dotati di sovranità territoriale. L’avvento dello spazio cibernetico quale quinto dominio dello scontro geopolitico (dopo terra, mare, cielo e spazio) ha tuttavia scardinato questa architettura consolidata, determinando una crisi di obsolescenza delle categorie tradizionali del diritto internazionale pubblico[1].
Di fatto, la transizione verso la digitalizzazione a livello globale e l’interconnessione infrastrutturale non hanno semplicemente introdotto nuovi strumenti di offesa o scenari di guerra asimmetrica, bensì hanno sancito un mutamento ontologico dei soggetti agenti. Le grandi imprese tecnologiche transnazionali – le cosiddette Big Tech – sono transitate dal ruolo di commercial providers di servizi logistici a quello di attori geopolitici autonomi e de facto combattenti.
In altri termini, nei conflitti contemporanei la difesa cibernetica, la resilienza delle comunicazioni strategiche e la stessa continuità amministrativa di uno Stato sovrano non dipendono esclusivamente dalle sue forze armate o dalle alleanze formali, bensì dalle decisioni unilaterali di consigli d’amministrazione privati. Tale fenomeno configura una privatizzazione della forza cibernetica anche nota come privatization of cyber power, che impone una profonda revisione dottrinale dei concetti di sovranità, neutralità e responsabilità internazionale.
Il paradigma tecno-polare e la «supplenza istituzionale» delle Big Tech
Per decifrare la metamorfosi in atto, risulta indispensabile superare la nozione novecentesca di complesso militare-industriale. Se durante i conflitti del secolo breve le corporazioni private agivano come sub-appaltatrici o fornitrici di sistemi d’arma sotto lo stretto controllo regolatorio dello Stato committente, nell’era digitale il rapporto di subordinazione gerarchica si è invertito.
Come teorizzato da Ian Bremmer, il sistema globale transita verso un ordine tecnopolare, in cui le Big Tech esercitano una sovranità autonoma all’interno di un ecosistema digitale privato interamente sottratto alla giurisdizione statale[2].
Nel dominio cibernetico, la proprietà materiale e l’architettura logica dell’infrastruttura (server farms, costellazioni satellitaridc, Low Earth Orbit (LEO), dorsali sottomarine a fibra ottica, sistemi di intelligenza artificiale predittiva) coincidono tout court con la detenzione del potere strategico-militare.
L’esperienza dei recenti teatri di guerra asimmetrica dimostra come la sopravvivenza digitale di uno Stato aggredito sia rimasta subordinata all’intervento diretto e discrezionale di singole multinazionali della Silicon Valley, un fenomeno descritto in dottrina come cloud-backed sovereignty[3].
Tramite operazioni di migrazione d’emergenza dei dati governativi su server protetti dislocati all’estero e la fornitura di connettività satellitare crittografata, queste stesse aziende hanno disinnescato la capacità di attacco cibernetico di potenze nucleari.
Questa forma di supplenza istituzionale solleva un problema di asimmetria sistemica: un singolo individuo o un consiglio d’amministrazione privato possiede la potestà di attivare, sospendere o limitare (throttling) l’accesso a piattaforme di comunicazione vitali per la condotta delle operazioni belliche di un intero Paese. L’attore privato non vende semplicemente un prodotto, ma influisce direttamente sull’andamento del conflitto, operando scelte di politica estera e militare che prescindono da qualsiasi investitura democratica o trattato internazionale.
Si assiste così all’indebolimento del diritto internazionale a favore di una lex ciberatoria flessibile, determinata dai termini e dalle condizioni di servizio delle piattaforme private[4].
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Profili di diritto internazionale umanitario: la nozione di partecipazione diretta alle ostilità
L’ingerenza attiva delle imprese tecnologiche nei conflitti armati apre una faglia problematica all’interno del Diritto Internazionale Umanitario. La dicotomia cardine del diritto dei conflitti armati cristallizzata nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei Protocolli Aggiuntivi del 1977, si fonda sulla distinzione tra combattenti legittimi e civili[5]. Il personale delle Big Tech (ingegneri informatici, analisti di dati, esperti di threat intelligence) appartiene indiscutibilmente alla categoria dei civili, eppure le loro condotte quotidiane producono effetti strategici direttamente incidenti sul potenziale bellico dei contendenti. La questione centrale concerne l’applicazione della dottrina della partecipazione diretta alle ostilità: secondo la guida interpretativa pubblicata dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, affinché un atto commesso da un civile configuri una partecipazione diretta, devono coesistere tre criteri cumulativi: la soglia del danno, il nesso di causalità diretta e il nesso bellico[6].
A titolo di esempio, qualora gli ingegneri di una Big Tech implementassero algoritmi di machine learning per elaborare dati geospaziali e immagini satellitari in tempo reale, inserendosi direttamente nella kill chain (la catena di comando che individua, traccia e colpisce il bersaglio) delle forze armate di uno Stato, ecco che si supererebbe la mera assistenza commerciale e si entrerebbe nel perimetro della partecipazione diretta. Simmetricamente, l’esecuzione di operazioni cibernetiche difensive (come il patching dinamico delle vulnerabilità del sistema informatico di uno Stato durante un attacco o il blocco di malware distruttivi di tipo wiper) configurerebbe un’interruzione attiva delle operazioni belliche avversarie.
Alla luce di ciò, l’ambiguità strutturale del codice informatico consente alle Big Tech di muoversi in una zona grigia del diritto. Ne consegue un paradosso giuridico: ai sensi del principio di distinzione, se un civile partecipa direttamente alle ostilità perde la protezione per la durata della sua attività. Di conseguenza, i data center fisici, le stazioni di terra satellitari e gli stessi dipendenti delle multinazionali tecnologiche situati in territori di Stati terzi rischiano di essere qualificati dalla controparte come legittimi obiettivi militari[7], estendendo il perimetro geografico del conflitto e violando potenzialmente il diritto della neutralità.
Il problema dell’attribuzione e gli standard di dovuta diligenza degli Stati
Un ulteriore nodo dottrinale investe l’istituto della responsabilità internazionale degli Stati per fatti illecitamente commessi da attori non statuali. Nel dominio cibernetico, l’anonimato e la difficoltà tecnica di tracciamento rendono l’attribuzione della condotta un’operazione complessa. Il quadro normativo di riferimento è costituito dagli Articoli sulla responsabilità dello Stato per atti illeciti, adottati dalla Commissione del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (CDI) nel 2001[8]. Secondo la giurisprudenza della Corte Internazionale di Giustizia, a partire dal caso Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (1986), affinché la condotta di un attore privato sia imputabile a uno Stato è necessario dimostrare che quest’ultimo abbia esercitato un controllo effettivo sulla specifica operazione illecita[9]. Nell’universo delle Big Tech, tuttavia, si riscontra spesso una dinamica inversa: lo Stato d’origine dell’azienda spesso non controlla, né è a conoscenza in tempo reale delle operazioni cibernetiche intraprese autonomamente dall’azienda nello scacchiere internazionale.
Se una Big Tech decide in autonomia di bloccare i sistemi informatici della pubblica amministrazione di uno Stato sovrano, tale condotta configura una violazione del principio di non ingerenza e della sovranità digitale[10]. Tuttavia, l’assenza di un legame di comando e controllo statale rende difficile per lo Stato interessato invocare la responsabilità internazionale dello Stato di sede della Big Tech.
Ciononostante, la dottrina più recente evidenzia come gli Stati stiano sviluppando un obbligo di dovuta diligenza nello spazio cibernetico: lo Stato ha il dovere di vigilare affinché il proprio territorio (o le infrastrutture digitali poste sotto la sua giurisdizione) non venga utilizzato da attori privati per compiere atti transnazionali illeciti contro altri Stati[11]. L’omissione di tale vigilanza da parte dello Stato sovrano può configurare una violazione autonoma del diritto internazionale e sollevare la responsabilità dello Stato stesso.
La guerra cognitiva e il potere strutturale algoritmico
Il ruolo geopolitico delle Big Tech non si esaurisce nella dimensione cinetica o logistica della guerra informatica, ma si estende al dominio informativo ed epistemologico. Joseph Nye ha ampiamente analizzato l’evoluzione del potere nelle relazioni internazionali, evidenziando come l’abilità di strutturare le preferenze altrui (soft power) e di stabilire l’agenda globale sia cruciale tanto quanto la forza coercitiva militare ed economica (hard power)[12].
Nell’era dell’assolutismo algoritmico, le piattaforme digitali esercitano una forma di potere strutturale che ridefinisce le coordinate della propaganda bellica e della guerra cognitiva, volta a manipolare i processi mentali e decisionali del nemico. Le Big Tech controllano i canali digitali e le information highways attraverso cui l’opinione pubblica globale percepisce e valuta un conflitto.
Tramite la moderazione dei contenuti, la de-indicizzazione selettiva dei media statali e la manipolazione degli algoritmi di raccomandazione, queste stesse imprese possiedono la capacità di legittimare o delegittimare le narrative dei governi belligeranti. La decisione unilaterale di oscurare i canali di informazione di uno Stato rappresenta una scelta di politica estera: tali decisioni non rispondono a criteri di neutralità diplomatica, ma sono guidate da agende geopolitiche proprie o da imperfetti bilanciamenti commerciali, esercitando un impatto determinante sul morale delle popolazioni civili e sull’orientamento diplomatico della comunità internazionale.
L’analisi strutturale della privatizzazione della forza cibernetica evidenzia il definitivo tramonto del monopolio statale della violenza legittima. Le Big Tech non possono più essere qualificate come meri attori economici transnazionali; esse si configurano come veri e propri imperi post-statali de-territorializzati, dotati di una propria forza d’urto geopolitica e capaci di trattare da posizioni di parità diplomatica con le cancellerie occidentali e i regimi autocratici. Per evitare che lo spazio cibernetico si tramuti in un’arena anarco-capitalista dominata dall’assolutismo delle corporazioni private, la comunità internazionale necessita di elaborare un costituzionalismo digitale sovranazionale. I tentativi di codificazione esistenti, come i Manuali di Tallin della NATO, sebbene autorevoli, rimangono testi di soft law non vincolanti che si limitano ad applicare le vecchie norme internazionali a una realtà tecnologica che le supera strutturalmente[13].
Si impone la necessità di un nuovo trattato multilaterale che definisca lo status giuridico degli attori non statali nel dominio cibernetico, codificando obblighi di neutralità per le imprese che gestiscono infrastrutture critiche globali e delineando chiari regimi di responsabilità oggettiva. Solo attraverso il passaggio da una corporate governance privata a un quadro multilaterale di diritto pubblico sarà possibile ricondurre la tecnica sotto l’egida dell’ordinamento internazionale, preservando l’autodeterminazione dei popoli e la tenuta democratica delle istituzioni globali.
Note
[1] Cfr. Condorelli, L., Il diritto internazionale di fronte alla sfida del cyber-spazio, in Rivista di Diritto Internazionale, vol. 102, n. 3, 2019, pp. 645-660.
[2] Bremmer, I., The Techno-Polar Order, in Foreign Affairs, vol. 100, n. 6, 2021, p. 52.
[3] Sul concetto di sovranità supportata dal cloud (cloud-backed sovereignty) e sul ruolo delle Big Tech nei conflitti asimmetrici dell’ultimo decennio, si veda: Schmitt, M. N., The Virtual Battlefield: Private Actors and Cyber Operations, in Harvard International Law Journal, vol. 64, n. 1, 2023, pp. 112-135.
[4] Cfr. Shackelford, S. J., The Meaning of Cyber Peace: Managing Cyber Security in the 21st Century, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 175-178.
[5] Cfr. Articoli 43 e 50 del I Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
[6] Melzer, N., Interpretive Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, Geneva, International Committee of the Red Cross (ICRC), 2009, p. 46.
[7] Cfr. Dinstein, Y., The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, pp. 148-150.
[8] Commissione del Diritto Internazionale delle Nazioni Unite (CDI), Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, parte 2.
[9] Corte Internazionale di Giustizia, Caso relativo alle Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Nicaragua c. Stati Uniti d’America), Sentenza del 27 giugno 1986, I.C.J. Reports 1986, p. 14, par. 115.
[10] Cfr. Ronzitti, N., Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, Giappichelli, 2021, p. 89.
[11] Sul principio di due diligence applicato agli attori tecnologici ospitati sul territorio dello Stato, si veda: Buchan, R., Cyber Espionage and International Law, Oxford, Hart Publishing, 2018, pp. 120-124.
[12] Nye, J. S., The Future of Power, New York, PublicAffairs, 2011, pp. 84-87.
[13] Schmitt, M. N. (a cura di), Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
Foto copertina: La privatizzazione della forza cibernetica: il ruolo geopolitico delle Big Tech nei conflitti asimmetrici












