In ambito internazionale il giudice internazionale è autorizzato a giudicare solo se gli Stati parti della controversia hanno accettato la sua giurisdizione.
Uno dei metodi che permette la realizzazione di tale fine è la previsione di clausole compromissorie all’interno di un trattato. Tuttavia, è altresì possibile che tali clausole non trovino applicazione per determinate Parti contraenti che decidano di ricorrere allo strumento della riserva.
La giurisdizione internazionale rappresenta uno dei mezzi di risoluzione delle controversie internazionali[1]. Uno dei tribunali internazionali di maggiore rilievo è la Corte Internazionale di Giustizia (CIG). Essa è ritenuta il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite ed ha sede all’Aja[2]. Tale organo è composto da un corpo di giudici permanenti ed indipendenti. Principalmente tale corte è andata a sostituire quella che era la Corte Permanente di Giustizia. Il suo statuto è stato adottato a San Francisco nel 1945[3] ed è allegato alla Carta delle Nazioni Unite[4].
La CIG può svolgere la sua funzione contenziosa qualora vi sia una controversia di carattere internazionale[5] e gli Stati parti della stessa ne abbiano accettato la giurisdizione. Occorre infatti precisare che le Parti di un processo dinanzi alla CIG possono essere solo ed esclusivamente gli Stati.
Accettazione della giurisdizione mediante clausole compromissorie in trattati e convenzioni
Gli Stati possono esprimere il loro consenso alla giurisdizione della CIG in diversi modi. Il metodo che in questa sede si intende analizzare è previsto dall’articolo 36 par. 1 del suo statuto. Tale norma prevede che: “The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force[6]”.
In questo ultimo caso si parla appunto di clausole compromissorie. Tali clausole attribuiscono competenza ad un dato organo giurisdizionale per la risoluzione di tutte le controversie che possono sorgere in futuro, in merito all’applicazione e all’interpretazione del trattato[7].
Nella prassi diverse sono le convenzioni che prevedono norme di tale tipo che conferiscono giurisdizione alla Corte internazionale di giustizia[8]. Tra queste ricordiamo soprattutto la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (Convenzione sul Genocidio)[9], alla base di diverse controversie portate dinanzi alla CIG e il cui articolo IX, per l’appunto, prevede che sia la Corte internazionale di giustizia a giudicare su ogni controversia relativa alla sua applicazione o interpretazione.
Possibilità di apporre riserve
Tuttavia, non è detto che uno Stato che abbia firmato e ratificato un trattato accetti sempre la giurisdizione della CIG, nonostante essa sia prevista da un’apposita clausola compromissoria all’interno del medesimo.
In diritto internazionale è data la possibilità alle Parti di un trattato di ricorrere allo strumento della riserva.
La riserva è definita dall’articolo 2, lett. d) della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 1969, come segue: “una dichiarazione unilaterale (…) fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o modificare l’effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato[10].”
La ratio è quella di rendere più agevole l’adesione degli Stati ai trattati multilaterali, soprattutto considerata la loro ingente diffusione negli ultimi decenni[11].
Indubbiamente è possibile ricorrere a tale strumento anche per escludere l’applicazione di quella norma che va a definire l’organo giudiziario competente, per ogni controversia riguardante quel dato trattato, con conseguenti ripercussioni sul piano concreto soprattutto in materia di diritti umani[12].
Prendendo nuovamente in considerazione la Convenzione sul Genocidio diversi sono gli Stati che, pur essendo Parti della stessa, hanno deciso di porre una riserva all’articolo IX, escludendone l’applicazione[13] e diversi sono stati anche i casi in cui la CIG è stata chiamata a giudicare su controversie concernenti la medesima convenzione[14].
Alcuni esempi di attuale rilievo internazionale
In aggiunta, al fine di meglio comprendere le conseguenze pratiche dell’utilizzo o meno della riserva in relazione ad una clausola compromissoria, occorre rilevare che il tema della riserva all’articolo IX della Convenzione sul Genocidio assume una certa importanza anche per questioni recentemente poste all’attenzione mediatica mondiale.
Infatti, tra gli Stati che hanno posto riserva al più volte menzionato articolo IX rientra la Cina. Indubbiamente, la questione assume grande rilievo soprattutto nell’ultimo periodo in cui come è ben noto, la Cina, con sempre maggiore intensità, è accusata e ritenuta responsabile a livello globale, di compiere crimini di genocidio e altre atrocità nei confronti dell’etnia uigura, detenuta in veri e propri campi di internamento con forti limitazioni delle libertà personali[15]. Purtroppo però, la riserva impedisce che possa ricorrersi alla CIG, nonostante si ritiene siano stati e continuino ad essere violati diritti umani[16].
Altro caso recente e di altrettanto rilievo internazionale è quello relativo all’accusa di genocidio da parte del Myanmar nei confronti di un’altra etnia musulmana, quella dei Rohingya. Lo Stato del Myanmar è da anni accusato di violare i diritti umani dei Rohingya, perseguitati e pesantemente discriminati[17], tanto da arrivare a parlarsi di ‘ethnic cleansing’ (pulizia etnica)[18]. Differentemente in questa occasione si è potuto ricorrere alla CIG e difatti, lo Stato del Gambia ha agito dinanzi a tale corte citando in giudizio il Myanmar, allo scopo di porre fine ai trattamenti disumani nei confronti di tale etnia[19]. Ovviamente ciò è stato possibile in quanto nessuna riserva è stata posta dalle Parti all’articolo IX e dunque la CIG, dopo un’attenta analisi attinente anche ad ulteriori questioni, ha potuto concludere di essere prima facie competente a giudicare la controversia[20].
Conclusioni
Le clausole compromissorie e le riserve, seppure in contrasto per le conseguenze derivanti dal loro utilizzo, sono indubbiamente strumenti importanti che esplicano la peculiarità del diritto internazionale. Le prime garantiscono che sia conferita giurisdizione ad un dato tribunale internazionale, per controversie riguardanti uno specifico trattato e le seconde garantiscono l’operatività della libera scelta di ogni Stato a prestare il proprio consenso in merito all’operatività di una norma di carattere internazionale. Difatti, se ciò non fosse possibile sarebbe ben più complesso ottenere il medesimo successo nell’approvazione di molte convenzioni e trattati, date le differenze culturali, politiche e legislative dei soggetti internazionali[21].
Note
[1] Vi sono anche i cd. mezzi diplomatici, per un approfondimento si veda: N. RONZITTI, Introduzione al Diritto Internazionale, V ed., Torino, 2016.
[2] P. PALCHETTI, Corte Internazionale di Giustizia, Treccani.it, 2013.
[3] https://www.icj-cij.org/en/statute
[4] https://www.un.org/en/charter-united-nations/
[5] Per la definizione di controversia internazionale si veda: Corte Permanente di Giustizia Internazionale, The Mavrommatis Palestine Concessions (Palestina c. Regno Unito), Judgment 30 August 1924, P.C.I.J., Series, A, n. 2.11
[6] Capitolo II: Competenza della Corte, art. 36, par. 1: https://www.icj-cij.org/en/statute
[7] Il tema delle clausole compromissorie ha avuto rilevanza anche per il famoso caso dell’Enrica Lexie portato dinanzi al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare, a riguardo si vedano: https://www.ejiltalk.org/immunities-and-compromissory-clauses-making-sense-of-enrica-lexie-part-i/ ; https://voelkerrechtsblog.org/de/incidental-jurisdiction-in-the-award-in-the-enrica-lexie-incident-italy-v-india-part-i/ . Per un approfondimento invece sulle questioni attinenti alle clausole compromissorie e la giurisdizione della CIG si veda: E. CANNIZZARO e B. BONAFRE’, “Fragmenting International Law through Compromissory Clauses? Some Remarks on the Decision of the ICJ in the Oil Platforms Case“, The European Journal of International Law, Vol. 16 no.3, EJIL 2005 http://www.ejil.org/pdfs/16/3/305.pdf
[8] Un esempio è la Convenzione per la Soppressione dei Sequestri Illegittimi di Aeromobili https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf
[9] Assemblea generale, Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948, UN/Doc. A/RES/3/260 del 9 dicembre 1948.
[10] Assemblea Generale, Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati, adottata il 22 maggio 1969, UN/Doc. A/CONF.39/11/Add.2; https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf .
[11] Si veda E. CANNIZZARO, Diritto Internazionale, V Ed., 2020.
[12] Idem
[13] Si veda a riguardo il documento ufficiale: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-1&chapter=4&clang=_en
[14] Si vedano ad esempio: https://www.icj-cij.org/en/case/91/judgments ; https://www.icj-cij.org/en/case/126.
[15]https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/09/china-up-to-one-million-detained/ ; https://www.amnesty.org/en/latest/research/2021/03/the-nightmare-of-uyghur-families-separated-by-repression/ ; https://www.hrw.org/news/2021/04/19/china-crimes-against-humanity-xinjiang
[16] Della questione si è parlato in maniera più approfondita qui: https://www.opiniojuris.it/la-questione-uigura-nel-2020-gli-interventi-di-alcune-potenze-occidentali-e-il-problema-della-giurisdizione-internazionale/ ; in merito alla questione uigura si vedano anche: https://www.opiniojuris.it/adem-yoq-ne-andati-tutti-la-repressione-degli-uiguri-nella-regione-dello-xinjiang/ , https://www.opiniojuris.it/xinjiang/
[17] Si vedano https://theconversation.com/the-history-of-the-persecution-of-myanmars-rohingya-84040 ; https://ilmanifesto.it/myanmar-la-persecuzione-rohingya-da-un-regime-allaltro/ ; https://www.opiniojuris.it/la-tutela-rohingya/
[18] L’espressione è stata utilizzata dall’allora Alto Commissario delle Nazioni Unite Zeid Ra’ad Al Hussein, nel 2017: https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar#.WcK6utOGOqA ; https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=5NskGhOpNHI&feature=emb_logo
[19] Della questione si è parlato in maniera più approfondita qui: https://www.opiniojuris.it/leffettiva-tutela-dei-diritti-umani-attraverso-il-ricorso-alla-giurisdizione-internazionale/ ; per un approfondimento su ciò che sta accadendo in Myanmar si veda: https://www.opiniojuris.it/colpo-di-stato-in-myanmar/
[20] https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/178/178-20200123-ORD-01-00-EN.pdf
[21] Si veda supra nota n. 12.
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