Entro fine anno dovrebbe essere pronto il nuovo testo, che delinea un cambio di prospettiva nella tutela della concorrenza, dalla scala regionale europea a quella globale, come uno dei mezzi di declinare l’autonomia strategica.
La politica dell’Unione europea in materia di concorrenza si è sempre basata sul principio che un potere di mercato eccessivo da parte di singole imprese danneggia in ultima istanza i consumatori. Da qui la regolamentazione tesa a mantenere i mercati aperti e competitivi, monitorando e limitando fusioni o acquisizioni societarie in grado di creare concentrazioni eccessive, cioè soggetti troppo grandi in grado di dominare il mercato e dunque impedirne un equo accesso ai potenziali concorrenti. Come sappiamo, posizioni dominanti possono comportare aumenti arbitrari dei prezzi, bassa qualità dei prodotti o servizi offerti, limitata possibilità di scelta dei consumatori, oltre che scarsa attenzione all’innovazione.
Al contrario, una sana competizione tra più aziende spinge le stesse a cercare l’innovazione e mantenere standard di qualità elevati, mantenendo anche omogenei i prezzi finali di mercato a parità di prodotto. Nell’ottica tradizionale del regolatore europeo l’obiettivo, in sostanza, è proteggere il sistema competitivo, nell’interesse dei cittadini consumatori e dello stesso sistema imprenditoriale.
La base giuridica delle norme Ue in materia risiede negli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)[1], i quali vietano rispettivamente gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza (ad esempio cartelli dei prezzi o ripartizione dei mercati, limitazioni artificiali della produzione, manipolazione delle gare pubbliche, ecc.) e l’abuso di posizione dominante (come l’imposizione di prezzi predatori o condizioni commerciali ingiuste, pratiche di esclusione del mercato, rifiuto di accesso a infrastrutture essenziali, ecc.).
Leggi anche:
La disciplina specifica in materia è contenuta nel Regolamento Ue sulle concentrazioni[2]. In pratica, quando un’impresa ne acquisisce un’altra o quando due società si fondono, l’Ue (la Commissione) valuta se l’operazione possa determinare (o rafforzare) una posizione dominante e ridurre significativamente la concorrenza eliminando concorrenti importanti. Ciò non comporta automaticamente il blocco dell’operazione. La stessa può essere approvata, approvata con condizioni (es. imposizione di rimedi come la cessione di alcune attività), o infine vietata. L’analisi è centrata sugli effetti che l’operazione ha sul mercato. Strettamente legato alla tutela della concorrenza è il controllo dell’Ue sugli aiuti di Stato. Gli Stati membri non possono favorire arbitrariamente specifiche imprese tramite aiuti pubblici (es. sovvenzioni, garanzie pubbliche, agevolazioni fiscali selettive, ecc.).
Ciò altererebbe l’uguaglianza delle condizioni di “gioco” nel mercato, favorendo alcune aziende a scapito di altre e pregiudicando la competizione basata su efficienza e innovazione. Questa visione è perfettamente razionale, in termini di teoria economica, assumendo un contesto neutro, idealmente indifferente a pressioni esterne o di tipo non economico. È stata dunque una visione valida e ragionevole, complessivamente e per vari anni, nell’ambito della stabilizzazione di un mercato unico regionale, per quanto grande (come è il mercato unico europeo), non soggetto (o soggetto in misura molto limitata) a minacce esistenziali esogene.
Ora, invece, la validità dell’intero meccanismo è messa in discussione alla luce dell’evoluzione dei mercati globali e, soprattutto, di due fattori dirompenti esplosi negli ultimi anni: la forte accelerazione dell’innovazione tecnologica e la frantumazione dell’ordine mondiale. L’innovazione tecnologica (con l’irrompere dell’intelligenza artificiale nei sistemi produttivi ma non solo, con le sfide legate alla transizione energetica, ecc.) è sempre più fattore di dominio su scala globale in un mondo dove si prefigurano blocchi continentali in competizione tra loro. Questo implica investimenti, sia in capitale che in ricerca, su scala mai vista.
Solo aziende dimensionate adeguatamente possono affrontare questi investimenti o acquisire i finanziamenti privati e pubblici necessari. Allo stesso tempo, il potere economico e la stessa sicurezza fisica di ciascun paese o blocco possono dipendere fortemente (in settori strategici) dall’esistenza o meno di imprese non controllate da paesi terzi in grado di competere sul mercato globale. Imprese globali per mercati globali: è questo uno degli aspetti in cui declinare l’autonomia strategica.
Già nel suo rapporto del 2024[3] Mario Draghi raccomandava una revisione delle linee guida europee in materia di acquisizioni e fusioni, che permettesse l’emergere di campioni europei in grado di competere a livello globale.
In effetti, le aziende europee sono spesso sottodimensionate rispetto ai concorrenti mondiali e questo è particolarmente critico in settori strategici (telecomunicazioni, energia, acciaio, materiali di base, difesa, settore bancario). Il ragionamento si basa semplicemente sul fatto che dimensioni maggiori favoriscono efficienza, economie di scala, capacità di ricerca e sviluppo e attrattività degli investimenti.
Il 30 aprile scorso la Commissione ha pubblicato un testo di revisione delle suddette linee guida[4]. Attualmente la bozza di testo è online per la consultazione pubblica, aperta ai cittadini e soggetti interessati fino al 26 giugno. Il testo è già il risultato di una precedente consultazione generale aperta per quattro mesi durante il 2025, i cui risultati sono stati discussi in due workshop con le varie parti interessate oltre che in una conferenza tenutasi a marzo con esperti e stakeholders. Un terzo workshop si terrà il 10 giugno. Nel frattempo, la Commissione ha anche commissionato uno studio specifico[5] sugli effetti dinamici delle fusioni, i cui risultati saranno presentati a settembre. Per effetti dinamici si intende la valutazione prospettica del comportamento futuro delle imprese, con riferimento in particolare alla loro capacità di investire e innovare; l’obiettivo dello studio è fornire delle basi analitiche per valutare se una fusione abbia un impatto positivo o negativo su questi fattori dinamici e come questi si rapportino con fattori statici, come le variazioni dei prezzi o della produzione. Terminate le fasi di consultazione, discussione e studio, il processo di rifinitura del testo dovrebbe concludersi nell’ultimo quadrimestre del 2026, per essere quindi lanciato nel processo legislativo per l’approvazione.
Questo cambio di paradigma nella politica regolatoria in materia di acquisizioni e fusioni sembra opportuno e anzi necessario, in quanto può favorire la nascita o crescita di campioni europei, limitando la nostra dipendenza da attori esterni[6]. Il rischio, naturalmente, risiede nella possibile limitazione della concorrenza e nel favorire dunque posizioni di rendita monopolistica o situazioni di oligopolio non giustificate.
Indubbiamente, per l’Europa è fondamentale creare le condizioni per la crescita di aziende capaci di competere globalmente, in alcuni settori strategici, con le grandi corporation americane (protette e a volte imposte dal potere politico di Washington) e con i campioni del capitalismo di stato cinese (sovvenzionati e spesso diretti dal partito unico di Pechino). Nel fare questo, è necessario contemperare i rischi, esistenti, di distorsione del mercato che potrebbero danneggiare cittadini e aziende europei a vantaggio di profitti ingiusti derivanti da rendite di posizione. Queste legittime preoccupazioni sono certamente state prese in debita considerazione dai servizi della Commissione che hanno elaborato le bozze della revisione del Regolamento e nei confronti successivi con gli stakeholders. La proposta di riforma in effetti mantiene alcuni paletti e non abbandona gli aspetti positivi dell’approccio precedente. Le nuove regole ribadiscono che consolidamento e crescita di scala aziendale sono mezzi, non fini, per raggiungere obiettivi virtuosi. Ecco perché vengono introdotti nuovi criteri con cui valutare i processi di integrazione: innovazione, attivazione di investimenti, sostenibilità, resilienza e capacità di contribuire all’integrazione del mercato unico.
Se fusioni e acquisizioni conseguono questi obiettivi, contribuiscono a migliorare la concorrenza non più a livello continentale ma a livello globale.
Questo garantirebbe una almeno parziale autonomia europea rispetto alla dipendenza da aziende non europee, in settori fondamentali. Del resto, la capacità regolatoria dell’Unione europea, uno dei suoi migliori asset[7], non avrebbe senso se menomata di una prospettiva globale.
In un mondo dove grandi e medie potenze sembrano intenzionate a ridefinire i rapporti internazionali in termini di rapporti di forza, anche tramite leve economiche, regolamentare come se il resto del mondo e le i rapporti di forza geopolitici non esistessero non ha più senso.
Note
[1] https://www.senato.it/sites/default/files/repository/Trattato_Unione_Europea_22.pdf [2] Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004.
[3] M. Draghi, The future of European competitiveness, 2024.
[4] https://competition-policy.ec.europa.eu/mergers/review-merger-guidelines_en?prefLang=it
[5] https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/191698-2025
[6] S. Gatti, Come creare campioni europei in grado di competere a livello globale, Il Sole 24 Ore, 28/05/2026.
[7] A. Bradford, The Brussels Effect. How the European Union Rules the World, 2021.
Foto copertina: Regolamento UE concentrazioni di imprese













