Il Parlamento Europeo approva la direttiva che obbliga gli stati membri a criminalizzare l’ecocidio ampliando la definizione della Stop Ecocide Foundation.
A cura di Vanoncini Sara
A seguito della proposta della Commissione Europea del 2021, il 27 febbraio 2024 il Parlamento Europeo ha adottato una nuova direttiva[1] che rafforza in modo determinante il diritto penale europeo ai fini della protezione ambientale, introducendo in modo effettivo il crimine di ecocidio. In data 11 aprile 2024 il testo finale è stato firmato dalle istituzioni competenti. La direttiva, in quanto tale, obbliga gli stati membri ad adeguare la propria legislazione nell’arco di due anni.
Cosa è l’Ecocidio nel diritto internazionale
Il termine Ecocidio viene coniato dal biologo Arthur Galston[2] in occasione della Conferenza Congressuale sulla Guerra e sulla Responsabilità Nazionale del 1970 in riferimento alle devastazioni causate dall’Agente Orange sul territorio vietnamita e cambogiano. Nei primi anni ‘70 l’attenzione rivolta al tema aumenta, prima nel contesto della Dichiarazione di Stoccolma[3] e successivamente con le pubblicazioni dei ricercatori Richard A. Falk[4] e Arthur H. Westing[5].
Nel 1980 la Commissione di Diritto Internazionale adotta un Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati definendo all’articolo 19(3)(d) che: “Il crimine internazionale può derivare, tra l’altro, da: (d) una grave violazione di un obbligo internazionale di importanza essenziale per la salvaguardia e la conservazione dell’ambiente umano”[6]. È il Relatore Speciale dell’ONU Whitaker che nel 1985 definisce l’ecocidio come “alterazione avversa, spesso irreparabile, dell’ambiente […] che minaccia l’esistenza dell’intera popolazione, deliberatamente o con negligenza criminale.”[7] La definizione si sviluppa ulteriormente con il Progetto di Articoli dei Crimini contro la Pace e la Sicurezza dell’Umanità, il quale stabilisce all’art.26 che “un individuo che volontariamente causa o ordina un danno molto esteso, di lungo termine o severo all’ambiente naturale”[8] commette un reato.
Nonostante la crescente attenzione, nel 1998 il crimine di ecocidio non è incluso nell’Art. 5 dello Statuto della Corte Penale Internazionale (CPI) come crimine indipendente. Lo Statuto attualmente fa riferimento alla distruzione ambientale solamente all’Art.8(2)(b)(iv): costituisce crimine di guerra “lanciare deliberatamente attacchi nella consapevolezza che gli stessi avranno come conseguenza […] danni a proprietà civili ovvero danni diffusi, duraturi e gravi all’ambiente naturale”[9]. Nel 2016 il Procuratore CPI riferisce che perseguirà “i crimini […] che comportano, tra l’altro, la distruzione dell’ambiente, lo sfruttamento illegale delle risorse naturali o l’esproprio illegale della terra.”[10]
Nel giugno del 2021 la Stop Ecocide Foundation propone un progetto di emendamento allo Statuto di Roma che includa l’ecocidio redatto da un Panel Indipendente di Esperti. Nella suddetta formulazione gli emendamenti riguarderebbero modifiche del preambolo e dell’Art. 2 e l’aggiunta dell’Art. 8 ter. In particolare: “Ai fini del presente Statuto, per “ecocidio” si intendono atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di danni gravi, diffusi o a lungo termine, all’ambientale causato da tali atti.”[11]
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Cosa prevede la nuova direttiva europea
Da quanto precedentemente analizzando, si evince quanto la normativa europea recentemente adottata costituisca un importante spartiacque per il diritto europeo ed internazionale, in quanto rafforza principi che puntano a diventare consuetudinari nel diritto ambientale internazionale, come il principio di precauzione.
Nel merito, la Direttiva obbliga gli stati membri ad “assicurare che le condotte (di cui agli articoli 2, e 4), che siano essi intenzionali o frutto di seria negligenza, costituiscano un reato”[12]. L’Art. 2 stabilisce quali azioni rientrino in tale categoria, tali (a) lo scarico o emissione di sostanze che causino, o è probabile che causino, un danno sostanziale all’aria, suolo, acque o ecosistemi, (b) il posizionamento sul mercato di prodotti il cui consumo eccessivo possa risultare in emissioni di cui al comma precedente, ma anche (k) la costruzione o smantellamento di installazioni che possa danneggiare l’ambiente e (q) qualsiasi attività che possa causare il deterioramento di un habitat protetto o di particolari specie animali.
Proseguendo, è all’Articolo 3 che dobbiamo fare riferimento per comprendere come l’ecocidio venga articolato nella Direttiva. Esso viene innanzitutto definito come “qualified criminal offence”[13], reato qualificato, per sottolinearne la gravità, e include:
“(a) la distruzione o un danno diffuso e sostanziale, irreversibile o duraturo, a un ecosistema di notevoli dimensioni o valore ambientale o ad un habitat all’interno di un sito protetto, oppure (b) danni diffusi e sostanziali, irreversibili o duraturi, alla qualità dell’aria, del suolo o dell’acqua.”[14]
In più saranno considerati reati anche l’istigazione, il favoreggiamento e il tentativo di porre in essere tali condotte criminali.
Per quanto riguarda le sanzioni per le persone fisiche, l’Art. 5 stabilisce che per i crimini di cui all’Articolo 3, gli stati devono assicurare un tempo di detenzione che varia in base alla gravità dell’offesa da un minimo di tre anni ad un massimo indefinito, ma comunque non inferiore a dieci anni. Sono previste anche sanzioni non penali quali il ripristino delle condizioni ambientali, qualora il danno sia reversibile, o di natura pecuniaria in misura proporzionale al danno, in caso contrario.
Conclusione
La nuova direttiva è accolta come un passo nella direzione di un diritto ambientale che cessi di essere antropocentrico e consideri i diritti dell’ambiente in quanto tale, e non solo come risorsa dell’umanità. Inoltre, la direttiva amplia le precedenti definizioni aggiungendo il fattore della considerazione del valore ambientale o del carattere protetto di un habitat nel valutare la condotta come criminosa. L’Unione Europea dimostra così di voler utilizzare i più ampi mezzi legali possibili, anche penali, per combattere la distruzione ambientale.
Note
[1] European Parliament legislative resolution of 27 February 2024 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directive 2008/99/EC (COM(2021)0851 – C9-0466/2021 – 2021/0422(COD))
[2] Galston A., “War crimes and the American conscience”, 1970, edited by Knoll, Erwin, Congressional Conference on War and National Responsibility
[3] Stockholm Declaration and Action Plan for the Human Environment, 1972
[4] Falk, Richard A. “Environmental Warfare and Ecocide — Facts, Appraisal, and Proposals.” Bulletin of Peace Proposals, vol. 4, no. 1, 1973, pp. 80–96. 1973: John H. E. Fried , War by ecocide: some legal observations’, op.cit.,pp. 2:
[5] Arthur H. Westing, “Proscription of ecocide”, Science and Public Affairs. January 1974
[6] Yearbook of the International Law Commission, 1976, vol. II, Part Two, Report of the Commission to the General Assembly on the work of its twenty-eighth session Yearbook Of The International Law Commission 1980, Volume II, Part Two, Report of the Commission to the General Assembly on the work of its thirty-second session
[7] Benjamin C.G., “Revised and updated report on the question of the prevention and punishment of the crime of genocide”, Geneva: UN, 2 July 1985
[8] International Law Commission, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind
[9] Statuto della Corte Penale Internazionale, Articolo 8, 1998
[10] International Criminal Court, “Policy paper on case selection and prioritization”, the office of the prosecutor, 2016
[11] Stop Ecocide Foundation, “Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide: Commentary and core text”, June 2021
[12] Position of the European Parliament adopted at first reading on 27 February 2024 with a view to the adoption of Directive (EU) 2024/… of the European Parliament and of the Council on the protection of the environment through criminal law and replacing Directives 2008/99/EC and 2009/123/EC
[13] Ibid.
[14] Ibid.
Foto copertina: Ecocidio