Gli attacchi congiunti di Israele e Stati Uniti all’Iran intesi come una forma di difesa preventiva aprono a riflessioni sulla compatibilità con il quadro giuridico internazionale e alla validità di quest’ultimo dinanzi ad un palese ritorno al realismo politico nelle relazioni internazionali, inteso come imposizione della “legge del più forte”.
L’uso della forza nel diritto internazionale
Nel sistema internazionale emerso con la Pace di Vestfalia, che ha posto fine alla sanguinosa guerra dei Trent’anni, il monopolio della violenza legittima appartiene in modo esclusivo allo Stato, che la esercita con limiti precisi all’interno del proprio territorio e negli spazi sottoposti alla propria sovranità. In prospettiva internazionale, la Carta delle Nazioni Unite prevede il divieto generale dell’uso della forza all’articolo 2(4),[1] derogabile solamente in caso di precise eccezioni, tra cui la legittima difesa, disciplinata dall’art. 51 della Carta ONU,[2] e l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, organo incaricato del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale composto da 15 membri tra cui 5 con diritto di veto (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti). Al di fuori di questo contesto, l’uso della forza è vietata come metodo di soluzione delle controversie. Tuttavia, a prescindere dalla legittimità dell’uso della violenza da parte degli Stati, è necessario sottolineare che in caso di conflitto armato internazionale e non internazionale, il regime giuridico applicabile è quello del diritto internazionale umanitario, il quale disciplina la condotta degli attori coinvolti ponendo limiti ai metodi e mezzi di guerra, disciplinando o vietando l’uso di specifiche armi e regolando la protezione dei civili e dei prigionieri di guerra (jus in bello). A questo proposito, rilevano (oltre a principi di diritto consuetudinario come la distinzione, la proporzione e la necessità militare) le Convenzioni dell’Aia, le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli Aggiuntivi quale legge applicabile nel corso di un conflitto armato[3].
Leggi anche:
Difesa preventiva vs. legittima difesa
Come accennato, in caso di minaccia dell’uso o impiego della forza, ad essere considerata conforme al quadro giuridico internazionale è in via esclusiva la legittima difesa così come postulata dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, esercitabile individualmente o in modo collettivo. Più precisamente, la validità dell’invocazione della legittima difesa è condizionata alla presenza di un attacco imminente: di fatto, per essere legale la legittima difesa deve essere intesa a prevenire un attacco futuro della cui imminenza vi è certezza. Pertanto, è necessario che vi sia prova dell’intento di uno Stato di attaccare; la capacità di quest’ultimo di portare a termine l’attacco; e, di conseguenza, l’uso della forza si configuri come necessario in quanto ultima finestra di opportunità per prevenire l’attacco imminente.
Questa interpretazione è stata ampiamente sostenuta e condivisa dalla Corte internazionale di giustizia, che ha adottato un’interpretazione restrittiva nel caso Paramilitary Activities, sottolineando che l’uso della forza deve essere basato su un effettivo attacco armato (para 195).[4] In aggiunta, la dottrina è concorde sul fatto che l’“imminenza” sia generalmente intesa in termini temporali, riferendosi a un attacco immediato o ragionevolmente prevedibile.
Nonostante ciò, il requisito della prossimità temporale dell’attacco armato è stato messo sempre più in discussione in contesti che coinvolgono terrorismo o armi di distruzione di massa, dove le conseguenze dell’attesa della materializzazione di un attacco effettivo potrebbero essere catastrofiche. Le interpretazioni contemporanee dell’imminenza convergono verso un approccio più contestuale, che considera una serie di fattori che vanno oltre la mera prossimità temporale. Questa comprensione dell’imminenza può giustificare l’uso della forza difensiva quando si presenta un’ultima finestra di opportunità.
È vero, tuttavia, che non esiste un metodo scientifico per dimostrare l’imminenza; la sua determinazione dipende da informazioni di intelligence e da un giudizio ragionevole.
Alla luce di ciò, dal punto di vista giuridico la giustificazione dell’uso della forza in qualità di strumento di difesa preventiva risulta essere nulla, in quanto è solo la cornice della legittima difesa e dei requisiti ad essa connessi ad evitare che venga sollevata la responsabilità dello Stato e la violazione della sovranità di un altro membro della comunità internazionale.
“Targeted killings”: uccisioni mirate contro obiettivi strategici
Alla luce delle recenti vicende, interessante risulta essere altresì una riflessione sulla conformità al diritto internazionale dei cosiddetti “targeted killings”, ossia l’uccisione mirata di specifici individui con compiti considerati strategici e/o di personalità militari e civili considerati una minaccia per la sicurezza secondo l’interpretazione nazionale di un determinato Stato o gruppo di potere.
Nel caso dell’Iran, è in essere un precedente che ha coinvolto gli Stati Uniti il 3 gennaio 2020 e che ha riguardato l’uccisione di Qasem Soleimani all’aeroporto di Baghdad, in Iraq. Non si tratta tuttavia di un unicum, in quanto nelle recenti operazioni militari sono stati colpiti in modo mirato vertici militari, dei pasdaran e della scienza nucleare, nonché la guida suprema della Repubblica Islamica Ali Khamenei.
Fornire una risposta giuridica alle uccisioni mirate sopraelencate implica uno sguardo allo jus ad bellum, sia che si consideri che Israele e l’Iran erano già coinvolti in un conflitto armato internazionale, sia che si consideri l’inizio di un conflitto armato con gli attacchi del 28 febbraio. In particolare, è necessario domandarsi quale sia lo status delle personalità coinvolte, al fine di identificare la possibilità che esse siano da considerarsi obiettivi militari e dunque l’uso della forza contro di essi sia necessariamente legittima ai sensi del diritto internazionale dei conflitti armati.
Nel caso degli scienziati impiegati nel settore nucleare, si tratta indubbiamente di civili non identificabili come target di attacchi salvo nel caso in cui prendano direttamente parte alle ostilità. Una valutazione che richiede un’analisi caso per caso, la cui difficoltà è stata evidenziata anche dalla guida interpretativa del Comitato Internazionale della Croce Rossa sulla nozione di partecipazione diretta alle ostilità, aggiornata nel 2020[5]. Tra le varie interpretazioni, la giustificazione dell’uccisione di figure chiave nel settore nucleare potrebbe altresì essere interpretata come legittima nell’interpretazione israelo-statunitense della partecipazione indiretta di tali scienziati nelle ostilità, in quanto contribuzione allo sviluppo di armi di distruzioni di massa potenzialmente impiegabili contro lo Stato di Israele. Di fatto, il Manuale del Diritto di Guerra (Law of War Manual) del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti[6] adotta un approccio più contestuale alla partecipazione diretta alle ostilità, tenendo conto, tra le altre cose, lo scopo alla base dell’atto nonché il significato militare dell’attività per lo sforzo bellico della parte, in particolare il grado in cui l’atto contribuisce all’azione militare di una parte contro la parte avversaria; se l’atto ha un valore paragonabile o maggiore per lo sforzo bellico di una parte rispetto ad atti che sono comunemente considerati come una partecipazione diretta alle ostilità; se l’atto rappresenta una minaccia significativa per la parte avversaria.
Un simile approccio sarebbe applicabile agli scienziati nucleari che hanno contribuito attivamente allo sviluppo di armi nucleari: il loro contributo è non fungibile, ovvero la loro competenza non può essere sostituita facilmente o automaticamente, stabilendo così un collegamento critico e diretto con la capacità nucleare operativa e, di conseguenza, tattica dell’Iran.
Ciò significa che gli scienziati colpiti contribuiscono a un programma progettato per causare danni, sussistendo così un nesso belligerante (belligerent nexus) in quanto il loro contributo avviene in un contesto specifico di conflitto, giustificando la loro presa di mira secondo i criteri della partecipazione diretta alle ostilità.
Al di fuori di un conflitto armato, tuttavia, la pratica del targeted killing si configura come violazione dell’uso della forza nonché della sovranità di uno Stato qualora essa avvenga in territorio straniero. In aggiunta, un’uccisione mirata potrebbe istituire altresì un casus belli e dare avvio ad un conflitto armato.
Conclusioni: verso lo smantellamento del diritto internazionale?
Nell’ultimo quinquennio, il moltiplicarsi di conflittualità inter-statali e l’azione frequente di numerosi Stati al di fuori della dimensione del diritto internazionale in favore di approcci volti a massimizzare l’interesse nazionale impiegando la forza hanno riportato alla ribalta la possibilità di una progressiva sostituzione dell’ordine internazionale basato su regole con l’imposizione della legge del più forte in ottica realista.
Sebbene il diritto internazionale sia costantemente messo sotto pressione, è il diritto ad essere ancora uno dei caratteri fondamentali del cosiddetto “Occidente” e, paradossalmente, è lo stesso “Occidente” a metterlo in discussione, agendo in modo tale da bypassare la cornice della legalità giustificando le singole azioni in termini di difesa preventiva, necessità securitaria e imperativi politici. È evidente che sia necessaria una revisione dell’ordine internazionale basata su regole per come emersa nel secondo dopoguerra, al fine di riportare il Consiglio di Sicurezza – unico organo incaricato del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale – ad una maggiore aderenza alla situazione politica globale, pena l’immobilismo e il tracollo di regole condivise che hanno permesso di evitare, sino ad ora, una terza guerra mondiale dagli esiti inevitabilmente catastrofici.
Note
[1] Carta delle Nazioni Unite, art. 2 (4).
[2] Ivi, art. 51.
[3] Si veda per un approfondimento M. Sassolì, International Humanitarian Law, 2 ed., Edward Elgar, 2025.
[4] ICJ, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), 1984.
[5] ICRC, Interpretative guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law, disponibile al link: https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/en/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf.
[6] Department of Defense Law of War Manual, June 2015 updated July 2023. Disponibile al link: https://media.defense.gov/2023/Jul/31/2003271432/-1/-1/0/DOD-LAW-OF-WAR-MANUAL-JUNE-2015-UPDATED-JULY%202023.PDF.
Foto copertina: Difesa preventiva o legittima? Il quadro giuridico internazionale alla luce degli eventi in Iran













