La disciplina dell’età del consenso in Italia e nel mondo


La legge italiana fissa l’età del consenso in 14 anni, annoverando il Paese tra gli Stati con il limite più basso; come viene disciplinata invece la materia nelle altre nazioni? A partire da quale età non è reato, nel mondo, avere dei rapporti sessuali con un soggetto minorenne?


 

Accade non di rado che la cronaca si occupi di casi in cui persone maggiorenni hanno relazioni sentimentali o sessuali con minorenni e che le conseguenze di tali relazioni acquistino rilevanza sul piano giuridico, con particolare riferimento alla questione del consenso del minore. Tra gli episodi più noti dell’ultimo anno spicca quello che ha avuto per protagonista un’insegnante quarantenne di Prato che avrebbe avuto un figlio da un ragazzino a cui dava lezioni private[1].

Stando alla ricostruzione dei fatti, all’epoca della relazione il ragazzo avrebbe avuto 13 anni e ciò ha portato la donna ad essere indagata per violenza sessuale su minore, essendo l’età del consenso pari a 14 anni secondo la legge italiana.

Per età del consenso si intende, nel linguaggio giuridico, l’età a partire dalla quale una persona può essere considerata capace di dare un comportamento informato a condotte disciplinate dalla legge e in particolare, nel linguaggio colloquiale, per quel che riguarda i rapporti sessuali.

Tale locuzione non deve essere confusa, dunque, con il raggiungimento della maggiore età o con l’età minima per contrarre matrimonio.

E’ doveroso premettere che la sola età del consenso non è sufficiente ad escludere la sussistenza di reato a carico della persona maggiorenne che abbia avuto rapporti sessuali con un minore, essendo invece necessario valutare casisticamente il contesto in cui si sono svolti i fatti: occorrerà considerare ad esempio se il minorenne abbia o meno espresso esplicitamente il proprio consenso al rapporto e se il maggiorenne non si trovi in una posizione tale da poter essere accusato di abuso di potere qualora sia un insegnante, un genitore adottivo o possa comunque esercitare un certo ascendente sul minore.  Al di sotto dell’età del consenso, invece, per la legge italiana sarà sempre reato la consumazione di rapporti sessuali da parte di soggetti maggiorenni con persone minorenni[2].

La disciplina giuridica italiana degli atti sessuali con minorenne è delineata dall’articolo 609 bis del codice penale, il quale recita: “viene punito chiunque compie atti sessuali con persona che al momento del fatto, al di fuori delle ipotesi previste nello stesso articolo, non ha compiuto gli anni quattordici”. Lo stesso articolo precisa poi che il limite sale a 16 anni quando “il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, oppure altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza”.

Non può essere punito il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni”, prosegue poi l’articolo, aggiungendo che nei casi di minore gravità (in cui il giudice deve valutare il tipo di rapporto presente tra le due persone, lo stato di capacità e discernimento del minore, le sue abitudini di vita, le modalità con cui è avvenuto il rapporto sessuale, le condizioni fisiche e psicologiche del minore) la pena è diminuita sino a due terzi, mentre se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci si applica la pena di cui  all’articolo 609-ter, comma 2 e si procede sempre d’ufficio, senza il bisogno di una querela.

La verifica circa l’effettiva età della persona spetta al partner maggiorenne, come precisa la legge. Ai sensi dell’art. 609 sexies: “il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età della persona offesa, salvo che si tratti di ignoranza inevitabile.”

Per quel che concerne il versante giurisprudenziale italiano, la Cassazione ha ribadito con una sentenza dello scorso aprile che chi consuma rapporti sessuali con minorenni non può invocare a propria discolpa l’aver erroneamente ritenuto che il soggetto avesse più di 14 anni[3]. Ciò comporta che qualora non si accerti preventivamente la reale età del minore si potrà incorrere nel reato di atti sessuali con minorenne.

Secondo quanto stabilito dalla Cassazione, il bene giuridico tutelato nel reato in oggetto non è la libertà di autodeterminazione del minore bensì la sua integrità psico-fisica nell’ottica di un corretto sviluppo della propria sessualità. Ciò implica la configurazione del reato indipendentemente dal consenso della vittima, “non solo perché la violenza è presunta dalla legge, ma anche perché la persona offesa è considerata immatura ed incapace di disporre consapevolmente del proprio corpo a fini sessuali”, sancisce la Corte.

Il consenso del minore non assume rilievo neanche ai fini del riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del reato, perché la stessa è applicabile solo qualora gli atti posti in essere non comportino una compromissione dell’integrità psico-fisica dell’offeso[4].

La linea tracciata dalla giurisprudenza in materia è sempre stata molto rigorosa: sono numerose, infatti, le sentenze che hanno ribadito che la responsabilità non può essere attenuata né dal consenso del minore al rapporto, né dalle sembianze dello stesso che possano far supporre che abbia superato l’età del consenso.

Il reato di atti sessuali con minorenni non si configura quindi, per la legge italiana, con chi ha meno di 18 anni ma con chi ne ha meno di 14, limite che sale a 16 se l’altra persona sia un ascendente, il tutore, un insegnante, anche privato, un educatore, un istruttore o qualsiasi altra persona alla quale il minore è affidato o che abbia con lo stesso una relazione di convivenza.

Come viene disciplinata invece la materia negli altri Paesi europei e nel resto del mondo? A partire da quale età non è reato, nel mondo, avere dei rapporti sessuali con un soggetto minorenne?

Se nell’immaginario collettivo l’Italia è vista come un Paese retrogrado e a tratti bigotto in tema di sesso, l’analisi comparata con gli altri Paesi europei riserva qualche sorpresa: la legge italiana fissa infatti l’età del consenso in 14 anni, annoverando così il Paese tra gli Stati con il limite più basso; di poco più alto, pari a 15 anni, il limite fissato in Paesi quali la Svezia, la Francia e la Danimarca, considerati tendenzialmente “più aperti” sul tema in questione[5]. Sale a 16 anni il limite per l’età del consenso in Finlandia ma anche in Gran Bretagna, Belgio e Olanda.

E’ fissato a 17 anni il raggiungimento dell’età del consenso in Irlanda e a Cipro, mentre Malta è l’Unica in Europa a far coincidere il limite con il raggiungimento della maggiore età[6].

L’età del consenso più bassa in assoluto è prevista in Nigeria, dove il limite è fissato a 11 anni, mentre nelle Filippine e in Angola l’età del consenso si raggiunge a 12 anni.
In Giappone il limite è fissato a 13 anni, ma qualora si consumi un rapporto sessuale con persone di età inferiore è prevista la pena dell’ergastolo; Paesi europei come Germania, Portogallo e Austria fissano il limite a 14 anni, così come a Mauritius[7].

I 16 anni rappresentano, come accennato, la media mondiale e costituiscono il limite fissato dalla normativa in vigore negli Stati Uniti, in Svizzera e in circa altri 50 Paesi.

Vi sono poi nazioni in cui neanche avere 18 anni è sufficiente ad escludere la configurazione del reato da parte del maggiorenne coinvolto: in Corea del Sud infatti l’età del consenso è di 20 anni mentre il Bahrain detiene il limite più alto del mondo, pari a 21 anni.
Discorso a parte dovrà farsi per le nazioni in cui le relazioni sessuali tra persone che non siano sposate sono considerate illegali a prescindere: è quanto accade in Libia, Sudan, Iran, Palestina, Arabia Saudita, Pakistan, Oman, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Afghanistan, Yemen, Maldive e Kuwait[8].
Nel corso della storia sono stati diversi i filosofi e pensatori si sono espressi a sfavore di un’età minima fissata dalla legge per avere rapporti sessuali[9] le tesi di chi chiedeva che tali leggi venissero abolite poggiavano in particolare sulla presunta paura della sessualità e sulla repressione dei comportamenti considerati socialmente “devianti” a cui i divieti avrebbero portato, sottolineando inoltre i pericoli suggestivi e manipolatori insiti nell’intervento psichiatrico sui minori, necessario al fine di valutare attraverso la loro testimonianza la sussistenza o meno di eventuali abusi.

Ancora oggi, la richiesta di abolizione della legge sull’età del consenso resta un tema ampiamente dibattuto anche in Italia.


Note

[1] cfr. IlFattoQuotidiano.it – Prato, “prof incinta del suo studente”: indagata per atti sessuali con 14enne, 9 marzo 2019 https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/03/09/prato-prof-incinta-del-suo-studente-di-14-anni-indagata-per-violenza-sessuale/5025545/}.

[2] cfr. ADIR – L’Altro Diritto, Pedofilia, un fenomeno giuridico e sociologico, Capitolo I, La disciplina giuridica, Silvia Furfaro, 2004, http://www.adir.unifi.it/rivista/2004/furfaro/cap1.htm

[3] cfr Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 17370/19 del 23/04/2019

[4] cfr Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 17370/19 del 23/04/2019

[5] cfr. TrueNumbers.it, Sesso con i minori: svedesi più bacchettoni degli italiani, 11 marzo 2019 https://www.truenumbers.it/eta-del-consenso/

[6] cfr. True Numbers, Sesso con i minori: svedesi più bacchettoni degli italiani, 11 marzo 2019 https://www.truenumbers.it/eta-del-consenso/.

[7] cfr. Malatidikenia.net, L’età del consenso sessuale nel mondo, 27 marzo 2019 http://www.malindikenya.net/it/articoli/notizie/ultime-notizie/l-eta-del-consenso-sessuale-nel-mondo.html

[8] cfr. Malatidikenia.net, L’età del consenso sessuale nel mondo, 27 marzo 2019 http://www.malindikenya.net/it/articoli/notizie/ultime-notizie/l-eta-del-consenso-sessuale-nel-mondo.html

[9] cfr. Telefono Azzurro, Età del Consenso, https://telefonoazzurrofans.fandom.com/it/wiki/Et%C3%A0_del_consenso


Foto Copertina: Tamara de Lempicka, “Perspective” ou “Les deux amies”, 1923 . Olio su tela, 130,00×160,00×0,00 cm Association des Amis du Petit Palais, Genève.


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