La giuridificazione dell’apocalisse: il diritto internazionale ambientale

La giuridificazione dell’apocalisse

Il diritto internazionale ambientale (DIA) ha conosciuto sin dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 una costante ed esponenziale evoluzione, anche e soprattutto in conseguenza dell’aggravarsi della crisi climatica.
Nell’ultimo quarto di secolo, l’iper-produzione normativa convenzionale ha portato alla nascita di nuove norme consuetudinarie, sviluppandosi un sistema intricato di norme volte a evitare la catastrofe climatica. Recentemente la Corte internazionale di giustizia si è espressa con un parere richiesto ai sensi dell’art. 96 della Carta ONU di portata estremamente innovativa e che quindi avrà conseguenze importanti sul futuro di un diritto iper-politico, come quello internazionale.


L’ambiente come bene economico-giuridico[1].

Il problema dell’ambiente non è solo un capriccio della società primo-mondista odierna.
Le radici della necessità della tutela ambientale si rinvengono soprattutto nella teoria economica, che a lungo si è occupata del problema.

L’ambiente è infatti un bene comune, intendendosi con esso un bene rivale, ma non escludibile. È rivale in quanto la consumazione delle sue risorse ad opera di un soggetto impedisce la consumazione da parte di un altro soggetto, data l’esauribilità intrinseca del nostro pianeta. Tuttavia esso è non escludibile, in quanto non è possibile impedirne l’utilizzazione ad alcuno con pochi o nessun costo: come si potrebbe proibire l’accesso a un fiume, una falda acquifera, un pozzo di petrolio, soprattutto all’interno del territorio di un altro Stato, in nome di un diritto alla tutela della generalità?
Al contrario, la tutela ambientale è considerato un bene pubblico: si tratta cioè di un bene non rivale, perché beneficia tutti per sempre, non consumandosi mai, e non escludibile, in quanto i suoi beneficiari sono anche coloro che non vi hanno contribuito. Si pone di conseguenza il problema del free rider, cioè di quel soggetto che, pur non pagando, beneficia lo stesso delle esternalità positive derivate dall’azione altrui.
Di conseguenza, l’azione della Comunità internazionale degli Stati non ha mai trovato univocità, rendendo impossibile la formazione di un diritto consuetudinario massiccio in materia e limitando fortemente la platea di Stati firmatari di accordi internazionali in materia. Anche quando tale consenso sia stato esteso, l’implementazione di politiche verdi ha riguardato solo una ristretta cerchia di Nazioni virtuose. Di fronte a questa situazione, è chiaro che sempre meno Stati siano disposti a mettere in atto politiche che beneficiano tutti, ma che, almeno nel breve periodo, sono estremamente costoso economicamente e socialmente.

La natura iper-politica del diritto internazionale ambientale

La recente pronuncia della Corte si inserisce in un contesto particolare: il diritto internazionale ambientale vive, infatti, ad oggi uno stato di tensione permanente tra rilevanza politica e inefficacia normativa. Si tratta di un diritto che gode di una visibilità eccezionale, in quanto al centro dell’agenda globale, capace di mobilitare summit, leaders politici movimenti giovanili, ONG, opinione pubblica, ma che fatica a produrre effetti concreti.
Questo è dovuto anche e soprattutto all’enorme consenso tra tutte le fasce di votanti che tale diritto raccoglie, cosa che ha portato diversi governi, occidentali e non, a impegnarsi per promuovere incontri annuali per discutere del problema. Le COP, Conference of. Parties della Nazioni Unite, programmate e sviluppate in seno alla UNFCCC (United Nations Framework for Climate Change Conferences) ne sono un esempio pregnante. Nonostante i numerosi accordi e risultati raggiunti da questi summit, le misure implementate e gli effetti sul clima tardano a manifestarsi. Sembra che gli obiettivi quantitativi, come impedire l’aumento della temperatura media globale di 1,5 °C, la tutela della biodiversità et simili siano più slogan giuridici, formule di consenso che vincoli effettivi.
Il diritto internazionale ambientale, in altre parole, si alimenta della sua autorappresentazione morale, più che della sua capacità di modificare comportamenti. Da qui la sua iper-politicità[2].

A ben vedere, tale caratteristica non sembra essere un difetto accidentale, ma la condizione di sopravvivenza del diritto ambientale in un mondo in cui la sovranità statale resta il filtro ultimo di ogni obbligo. È come se il diritto, per esistere, fosse costretto a recitare la parte del politico, incarnando la volontà dell’umanità, pur non avendo mai davvero un soggetto che lo rappresenti. In questa logica, la norma ambientale diventa una forma di linguaggio globale più che uno strumento di distribuzione effettiva di oneri e benefici.
È qui si arriva a un paradosso: si tratta al contempo di un diritto sempre più universale, ma al contempo anche di quello meno vincolante.
È possibile vedere questa iperpoliticità non solo come un segno della mancanza di volontà degli Stati di sacrificare il PIL sull’altare della sopravvivenza comune, ma anche come una vera e propria trasformazione del diritto internazionale stesso: non più diritto tra Stati, ma diritto dell’opinione pubblica mondiale. Un diritto che non mira soltnto a disciplinare condotte, ma a costruire senso, a dire chi è “responsabile”, chi è “virtuoso”, chi è “colpevole”.  I recenti avvenimenti in Israele e Ucraina lo hanno dimostrato: se alcune crisi hanno risonanza mondiale e da entrambe le parti si identifica, a ragione o a torto, un virtuoso, un legittimato per motivazioni varie, ad agire, altre crisi e genocidi veri e propri sono dimenticati o sconosciuti ai più. È il caso della crisi in Darfur, al genocidio culturale degli Uiguri o alla situazione in Myanmar.
In questo, l’ambientalismo giuridico assomiglia sempre più a una morale fatta da chi se lo può permettere: dovrebbe servire a produrre coscienza più che sanzione, moralità più che deterrenza, diventando strumento educativo. Tuttavia, come tutte le pedagogie che si vogliono crogiolare in una universalità e in un senso di superiorità rischia di diventare paternalista e odioso a chi non sopporta le ideologie, che richiedono una bieca fiducia e appiattiscono il senso critico di chi le segue.

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La situazione potrebbe tuttavia cambiare a seguito della recente pronuncia della Corte internazionale di giustizia. Il 23 luglio 2025, infatti, la CIG ha reso il suo atteso parere consultivo sugli obblighi degli Stati in materia di cambiamento climatico[3], richiesto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2023 su iniziativa di Vanuatu e di un gruppo di piccoli Stati insulari. La Corte ha analizzato una molteplicità di fonti: trattati internazionali, tra cui la Carta ONU, la Convenzione di Montego Bay, la prassi dell’UNFCCC e gli Accordi di Parigi, principi generali del diritto internazionale, norme consuetudinarie, come il divieto di inquinamento transfrontaliero, e obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani.
Sul piano fattuale la Corte ha preso atto delle evidenze scientifiche sull’origine antropogenica delle emissioni di gas serra e dei loro impatti, usando la scienza come elemento probatorio per definire lo standard di diligenza richiesto agli Stati.
In questo modo la Corte ha potuto affermare con chiarezza che gli Stati hanno obblighi giuridici, derivanti tanto dal diritto consuetudinario quanto dai principali trattati ambientali, di prevenire danni significativi all’ambiente globale e di cooperare attivamente per mitigare il riscaldamento del pianeta.
Tra i punti più rilevanti della pronuncia figurano per gli Stati:

  1. l’affermazione di obblighi di mitigazione dei danni climatici;
  2. l’obbligo di cooperazione internazionale e di supporto finanziario e tecnologico tra Stati e verso gli Stati, specialmente verso quelli più vulnerabili;
  3. il riconoscimento dell’interesse delle generazioni future, che per la prima volta riconosce giuridicamente un diritto alle generazioni future alla sopravvivenza e inserisce la dimensione di lungo periodo nella sfera della responsabilità giuridica.;
  4. l’obbligo di prevenzione degli Stati, che li obbliga a regolamentare attività private nel loro territorio quando queste possano causare o contribuire ai danni climatici o a danni transfrontalieri.

La Corte ha altresì indicato che la violazione grave e persistente di tali obblighi può, in linea di principio, configurare un illecito internazionale e far sorgere obblighi di riparazione. Nello specifico, uno Stato che commettesse tale tipologia di illecito dovrebbe prima facie cessare il comportamento da cui scaturisce tale violazione; In secondo luogo dovrebbe prestare idonee garanzie di non ripetizione; infine avrebbe l’obbligo di riparare il danno allo Stato leso, nel caso ce ne sia uno, oppure ai soggetti che hanno subito le conseguenze negative dell’inquinamento[4].
Trattandosi di obblighi erga omnes, verrebbe in rilievo anche l’articolo 54 del Progetto del 2001 sulla responsabilità internazionale dello Stato e la sua successiva consuetudine modificativa: in tal modo, l’intera Comunità internazionale potrebbe cooperare, adottando anche contromisure, quindi comportamenti illeciti ma resi leciti in quanto risposta ad un illecito, per far cessare tale violazione.
Il parere non introduce nuovi obblighi, ma ne cristallizza l’esistenza, traducendo in norme di natura consuetudinaria, e quindi valevoli erga omnes, i principi di precauzione, equità intergenerazionale e responsabilità comune, ma differenziata che costituiscono da decenni l’ossatura del diritto internazionale dell’ambiente.
Il parere, unanimemente accolto, segna una svolta per il diritto internazionale dell’ambiente: esso ha infatti trasformato quella che una volta era una cooperazione politica volontaria, in quanto il diritto internazionale è in ultima analisi frutto della volontà degli Stati, che si obbligano nei limiti di quanto voluto, in dovere giuridico e rafforza l’idea che il danno climatico sia un problema di legalità internazionale e di giustizia globale.

Riflessioni conclusive

Il parere è consultivo: non impone sanzioni automatiche e non è direttamente esecutivo contro Stati specifici. Tuttavia, la sua forte argomentazione giuridica e l’ampio richiamo a trattati, diritti umani e consuetudine lo rendono una fonte autorevole che potrà essere utilizzata sia nei tribunali nazionali sia nelle sedi internazionali per sostenere pretese di maggiore ambizione e di responsabilità. Già pochi mesi dopo la sua emanazione, il parere è citato come argomento nelle strategie di contenzioso climatico e nelle discussioni politiche e finanziarie globali[5].
Dopo l’aperto sostegno[6] anche del Segretario delle Nazioni Unite, António Guterres, al parere, è prevedibile che il parere sarà usato come fondamento nei contenziosi nazionali e internazionali e influenzerà significativamente i negoziati in materia di “loss and damage”. Inoltre, spingerà a introdurre nuove regole di responsabilità per imprese e istituzioni finanziarie[7].
Tuttavia, la sua efficacia dipenderà dalla volontà politica degli Stati e dalla capacità di tradurre principi giuridici in meccanismi concreti di attuazione e riparazione.
Restano infine aperte questioni cruciali: la prova del nesso causale tra emissioni e danni specifici, la quantificazione delle riparazioni e il bilanciamento tra sviluppo economico e obblighi climatici. La Corte ha offerto una cornice autorevole e un linguaggio giuridico condiviso; spetterà ora alla Comunità internazionale dare sostanza a quella che, per la prima volta, si configura come una vera giuridificazione del clima nel diritto internazionale.


Note

[1] T.Arimura, Introduction to Environmental Economics and Policy in Japan, pp. 3-18, 2024.
[2] O. W. PEDERSEN, The Hyper Political Nature of International Environmental Law, Ejit Talk, ottobre 2025.
[3] CIG, Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change, 2025; https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/187/187-20250723-pre-01-00-en.pdf
[4] https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_6_2001.pdf
[5] A. WHITERS and S. VAN DEN BERG, World Court climate opinion turns up the legal heat on governments, July 2025,https://www.reuters.com/sustainability/cop/world-court-climate-opinion-turns-up-legal-heat-governments-2025-07-29/
[6] https://www.un.org/sg/en/content/sg/2025-07-23-0?
[7] S. SHAH, ICJ Landmark Climate Opinion Declares Legal Obligation To Protect Current and Future Generations, https://time.com/7304900/icj-landmark-climate-opinion/?


Foto copertina: La giuridificazione dell’ambiente: il diritto internazionale ambientale